L’approvazione del decreto legislativo 104/2018 porta significative novità in merito alle procedure per il rilascio e/o rinnovo del porto d’armi.

La novità riguarda una differenziazione tra il certificato rilasciato per l’autorizzazione alla detenzione di armi e quello necessario ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi.

Il porto d’armi per uso difesa personale, caccia e tiro al volo continua a seguire le regole precedenti, mentre i semplici detentori di armi possono adempiere all’obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anni semplicemente presentando un certificato dal quale risulta che non è affetto da “malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.

Questo certificato – così come avviene per il rinnovo della patente di guida – potrà essere rilasciato anche da medici in quiescenza o in congedo visto che nel decreto non vengono specificati particolari requisiti sullo stato di servizio.

Pertanto dal 14 settembre per il rilascio del certificato per l’idoneità psico-fisica necessario ai fini dell’ottenimento del porto di detenzione d’armi è possibile rivolgersi alle Delegazioni ACU, come già avviene per la visita per il rinnovo della patente di guida.

Potrete rivolgervi agli Uffici ACI per maggiori dettagli